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Kitesurf allo Stagnone Nuova Ordinanza Guardia Costiera 2019

E’ gia in vigore la nuova ordinanza della Guardia Costiera per l’utilizzo del Kite nella laguna dello Stagnone.

L’ordinanza 01-19 della Capitaneria di Porto di Marsala è in vigore, vedremo di estrarre per voi i contenuti più salienti per un sicura e corretta pratica del Kitesurf per scuole e Kiters, oltre al riconoscimento delle scuole, le nuove regole prevedono l’utilizzo di un casco certificato obbligatorio per Kiters, allievi e istruttori. Consigliamo a tutti i Kiters l’osservanza delle nuove norme, oltre alla Vostra sicurezza, c’è il rischio di incorrere in pesanti sanzioni.

Si definisce per la prima in via ufficiale cosa sia una scuola di Kitesurf, niente più freelance in acqua a meno che non si appoggino a una delle scuole con requisiti in regola, vale anche per i Kite Camp organizzati, saranno le scuole a inviare di volta in volta gli istruttori e/o le scuole ospitate per un dato periodo :

Scuola kitesurf/windsurf: organizzazione, anche unipersonale, che eserciti una o più delle seguenti attività:

 insegni la pratica del kitesurf/windsurf;

 eserciti il noleggio di attrezzature da kitesurf/windsurf;

 offra servizi di assistenza (armo/disarmo – decollo/atterraggio) ai praticanti del kitesurf/windsurf, in una o più delle seguenti condizioni: Ordinanza 01/2019 “Norme di sicurezza balneare nel Circondario Marittimo di Marsala” Pagina | 5 di 22  all’interno di un’area demaniale marittima;

 all’interno di un’area demaniale marittima in concessione;  all’interno di un’area privata a diretto contatto con un’area demaniale marittima; all’interno di un’area privata prossima ad un’area demaniale marittima con l’esclusiva interposizione di un’unica strada pubblica, normalmente utilizzata per la pratica del Kitesurf

Per tutti i Kiters allo Stagnone

Art. 13 (utilizzo delle tavole con aquilone o kitesurf)

1. L’uso delle tavole con aquilone, di seguito denominate kitesurf è consentito ai maggiori di anni 14 esclusivamente in ore diurne e con condizioni meteo marine favorevoli. I minori di anni 18 potranno esercitare tale disciplina solo sotto la supervisione e la tutela di un maggiorenne che ne sarà direttamente responsabile.

2. Per l’utilizzo dei kitesurf è obbligatorio: a. indossare permanentemente un caschetto di protezione certificato; b. indossare permanentemente un dispositivo di ausilio al galleggiamento omologato per il diporto nautico (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante o muta galleggiante). Ordinanza 01/2019 “Norme di sicurezza balneare nel Circondario Marittimo di Marsala” Pagina | 15 di 22 c. dotare il kitesurf di un dispositivo di sicurezza (depower) che, in caso di emergenza, consenta l’immediato depotenziamento dell’ala, nonché di un quick release completo di leash per la sua apertura ed il conseguente sventamento, anche esso sganciabile; d. disporre di un attrezzo idoneo a recidere le linee in caso di emergenza;

3. E’ vietato lasciare il kitesurf incustodito senza aver scollegato l’intera barra ed aver riavvolto completamente i cavi sul boma.

4. Secondo le disposizioni impartite dal Capo del Compartimento di Trapani, la navigazione è consentita oltre i 300 metri dalla costa (200 metri nella Riserva Naturale Orientata “Isole dello Stagnone”)

stagnone kitesurf

5. Ferma restando la disciplina dei limiti di navigazione fissata dal Capo del Compartimento Marittimo di Trapani, con il kitesurf è sempre vietato: a. navigare all’interno delle zone riservate alla balneazione ed in prossimità delle stesse; b. navigare all’interno dei porti o degli approdi del Circondario Marittimo di Marsala, nelle zone di mare destinate all’ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime, nonché nelle zone di abituale transito delle navi; c. navigare a meno di metri 500 (cinquecento) di distanza dall’imboccatura dei porti o degli approdi del Circondario Marittimo di Marsala; d. navigare a meno di metri 200 (duecento) di distanza dagli impianti fissi da pesca, dalle reti da posta e dagli impianti di maricoltura, nonché dalle opere portuali; e. navigare a meno di metri 100 (cento) di distanza da segnalamenti marittimi e da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei; f. navigare in prossimità dello sbocco di fiumi, canali e collettori di qualsiasi genere; g. navigare in prossimità di moli, pontili, strade, costoni rocciosi, elettrodotti o altri ostacoli fissi potenzialmente pericolosi.

Perchè allo Stagnone si può fare Kite senza l’utilizzo di scivoli – corridoi di Lancio ed atterraggio? Ecco a voi la risposta:

6. Riserva Naturale Orientata “Isole dello Stagnone”:

a. Fino a quando le Autorità Regionali competenti a disciplinare gli usi del demanio marittimo o i rispettivi Enti Gestori delle zone sottoposte a misure speciali di tutela ambientale, non avranno individuato apposite aree destinate a tale attività, l’uso del kitesurf è sempre consentito, all’interno della Riserva Naturale Orientata “Isola dello Stagnone”, nei tratti di mare individuati dallo stralcio in allegato 3, cosi come richiesto del comune di Marsala, con lettera prot. 42198 datata 26/05/2016, in cui ritiene che non vi sia un’apprezzabile fruizione finalizzata alla balneazione. Tale specchio acqueo, fino al limite della battigia, è da considerarsi “non riservato alla balneazione”. Tale definizione, da non confondersi con il “divieto di balneazione”, rileva ai soli fini della sicurezza balneare, mentre permangono tutti i limiti, di diversa natura, imposti dall’Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata. b. In considerazione dei bassi fondali che caratterizzano le aree in questione, lungo quasi l’intera costa della Riserva, il raggiungimento del limite di 200 metri dalla costa, oltre il quale è consentito navigare (“surfare”), dovrà svolgersi in due fasi:

– fase a piedi fino a 100 metri dalla costa: in questa fase l’atleta, con vela a bordo finestra o poggiata in acqua, dovrà camminare tenendo la tavola in mano;

– fase con la tavola o in body drag tra 100 e 200 metri dalla costa: in questa fase l’atleta potrà indossare la tavola e raggiungere, in navigazione, la soglia dei 200 metri mantenendo una rotta il più perpendicolare possibile alla linea di costa. In alternativa, lì dove il fondale lo consenta, potrà proseguire in body drag. c.

Nella fascia compresa tra la linea di costa e i 100 metri da essa e consentito l’insegnamento delle tecniche di base per il kitesurf che non prevedano l’utilizzo della tavola.

Gli allievi, a cura degli istruttori, dovranno essere distanti tra loro non meno del doppio della lunghezza delle linee. Ordinanza 01/2019 “Norme di sicurezza balneare nel Circondario Marittimo di Marsala” Pagina | 16 di 22 d.

Il Comune di Marsala curi il posizionamento di segnali utili all’individuazione delle distanze di 100 e 200 metri dalla costa. Tali segnali dovranno essere di colore rosso per la linea dei 100 metri e giallo per la linea dei 200. Posizionati a circa 150 metri di distanza l’uno dall’altro, non dovranno essere collegati tra loro, ma ancorati singolarmente al fondale per il tramite di un corpo morto. Dovrà trattarsi di segnali di forma cilindrica, di materiale plastico, che rispetti le specifiche di cui all’allegato 4. Il sistema di congiunzione tra il corpo morto e il cilindro dovrà assicurare che quest’ultimo, in caso di urto, possa abbattersi facilmente, per poi tornare nella posizione originaria. e.

Le scuole di kitesurf provvedano al posizionamento, all’interno della propria area, nella zona di maggiore visibilità, del cartello (70X100), di cui all’allegato 5, contenente le disposizioni specifiche per lo svolgimento del kitesurf all’interno della RNO “Isole dello Stagnone”.

Lo stesso cartello, a cura del Comune di Marsala, sarà posizionato nelle aree non occupate da scuole.

f. È sempre vietato lanciarsi dai pontili con la vela agganciata e in finestra. g. Nelle acque della Riserva, in considerazione dei bassi fondali, è sempre vietato l’uso dell’hydrofoil.

Per le Scuole di Kitesurf

Scuole di kitesurf/windsurf:

a. Le scuole di kitesurf/windsurf, devono essere munite di ogni provvedimento autorizzativo di competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere, in particolare atti e/o provvedimenti necessari per l’esercizio di tali attività.

b. Nelle more dell’emanazione del decreto da adottare ai sensi dell’art. art. 49 – sexies, comma 10, del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2015, che detterà l’organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, relativi all’elenco nazionale dell’istruttore di vela, i programmi del corso, nonché, nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell’attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 4 per le violazioni accertate dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la violazione, è consentito svolgere la propria attività presso le scuole di kitesurf/windsurf a tutti coloro che sono in possesso di un brevetto da istruttore in corso di validità rilasciato da una delle seguenti organizzazioni sportive: – Federazione Italiana Vela; – International Kiteboarding Organization; – VDWS International.Kitesurf Stagnone - Cartellone 700X1000

c. Le scuole di kitesurf/windsurf devono dotarsi anche in forma collettiva, e ad una distanza massima di 100 mt. dall’area ove ha sede la scuola stessa, di:

– locale di primo soccorso, contenente le dotazioni di cui all’art. 6.

Per le scuole di kitesurf/windsurf che svolgono la propria attività nella RNO Isole dello Stagnone di Marsala, nelle more dell’approvazione da parte del Comune di Marsala del regolamento afferente il posizionamento di chioschi all’interno della Riserva, qualora non in possesso di ALCUNA STRUTTURA, a parziale deroga, sarà possibile individuare un punto di primo soccorso, fatto salvo l’obbligo di detenere tutte le dotazioni di cui all’art.6. Le dotazioni di primo soccorso devono essere utilizzate esclusivamente da personale appositamente formato per l’uso di tale attrezzatura, il tutto secondo le previsioni normative e le disposizioni regolamentari specifiche di settore, di ogni natura e rango. – un natante idoneo al servizio di salvataggio dalle caratteristiche di cui all’art. 5 lett.

k. Per le scuole che operano all’interno della RNO “Isole dello Stagnone”, in considerazione dei bassi fondali che caratterizzano l’area, è obbligatorio dotarsi di una tavola galleggiante armata per garantire il primo soccorso ed il recupero di persone in acqua.

Le scuole posizionate in punti caratterizzati da fondali sufficienti, dovranno dotarsi del suddetto natante e porlo nella disponibilità, in caso di necessità, di qualsiasi scuola ne faccia richiesta, fino all’assunzione del coordinamento da parte di questa Autorità Marittima. Ordinanza 01/2019 “Norme di sicurezza balneare nel Circondario Marittimo di Marsala” Pagina | 18 di 22 d. Le scuole di kitesurf/windsurf, per assicurare in forma collettiva le dotazioni sopra indicate, devono elaborare un “Piano collettivo” che dovrà essere presentato a questa Autorità marittima e contenere anche le generalità del rappresentante del raggruppamento, nonché il numero dell’utenza telefonica mobile dove lo stesso è reperibile, le caratteristiche dei locali adibiti al servizio di primo soccorso e dei natanti adibiti al salvataggio e la loro dislocazione, nonché l’elenco delle scuole che aderiscono al piano collettivo. Detto piano collettivo, se approvato dall’Autorità Marittima, è restituito all’istante con apposita declaratoria in calce, mentre in caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le modifiche/integrazioni richieste, ciascuna scuola dovrà disporre del proprio locale di primo soccorso e del proprio natante di salvataggio nel rispetto della presente ordinanza. I titolari/gestori di scuole che non aderiscono a tale servizio collettivo devono comunque disporre di un proprio locale di primo soccorso e di un proprio natante di salvataggio, afferente le proprie attività.

e. Nel corso delle lezioni l’istruttore ha l’obbligo di indossare una casacca di colore rosso che riporti sul dorso la scritta “INSTRUCTOR”. Gli allievi dovranno indossare una casacca di un colore definito dalla scuola di appartenenza. Entrambe le casacche, chiaramente visibili, dovranno caratterizzarsi per i toni molto accesi.

f. Le scuole di kitesurf/windsurf hanno l’obbligo di presentare a quest’Ufficio Circondariale Marittimo apposita dichiarazione, in duplice copia, secondo il modello in Allegato 6. In essa dovranno comunicare: – elenco nominativo del personale dipendente, specificando mansione ed eventuale brevetto posseduto; – elenco dei mezzi nautici di soccorso, contrassegnati da un numero ed il nome della scuola; – caratteristiche della casacca indossata dagli allievi; Una copia di tale documento, appositamente vistata da questa Autorità Marittima, deve essere custodita dal rappresentante della scuola ed esibita al personale delegato alle verifiche che ne faccia richiesta. È fatto obbligo di comunicare altresì a questa Autorità Marittima le eventuali successive modifiche e/o integrazioni dei nominativi del personale dipendente. La comunicazione è valida fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata presentata. g. E’ fatto obbligo di posizione il cartello di cui al precedente paragrafo 6 lett. e.

Locale Pronto soccorso (Scuole Kitesurf)

Art. 6 (locale per il primo soccorso)

1. Fatte salve le eventuali disposizioni dell’Autorità regionale competente in materia di utilizzo del demanio marittimo, ogni struttura balneare in genere, deve essere provvista di un locale idoneo per prestare i primi soccorsi.

2. In detto locale dovrà essere sempre disponibile e pronta all’uso una dotazione di primo soccorso che, fatte salve eventuali diverse o ulteriori prescrizioni delle competenti Autorità Sanitarie, dovrà essere costituita almeno da: a. n. 1 (una) barella; b. n. 3 (tre) bombolette individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione o n. 1 (una) bombola di ossigeno di almeno litri 5 (cinque), munita di riduttore di pressione e manometro di controllo; c. n. 3 (tre) cannule oro-faringee per la respirazione “bocca a bocca”, di cui una pediatrica; d. n. 1 (un) pallone “Ambu” o apparecchiatura riconosciuta equivalente dalle competenti Autorità Sanitarie; e. n. 2 (due) vent-mask per la somministrazione di ossigeno (una per adulti ed una pediatrica); f. n. 1 (una) pocket-mask per la respirazione bocca/naso – bocca; g. n. 1 (uno) aspiratore portatile h. n. 1 (una) cassetta di primo soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente, in corso di validità; i. un numero adeguato di guanti in lattice monouso per la protezione igienica;

3. Ove tra le dotazioni di primo soccorso, la struttura balneare abbia in dotazione un defibrillatore portatile semiautomatico (D.A.E.), lo stesso deve essere utilizzato esclusivamente da personale appositamente formato per l’uso di tale attrezzatura, il tutto secondo le previsioni normative e le disposizioni regolamentari specifiche di settore, anche di rango regionale.

Ricordiamo a tutti i numeri utili in caso di emergenze:

 Guardia Costiera Marsala (1530 / 0923-951184 / 0923-951030);

 Servizio Urgenza ed Emergenza Sanitaria – SUES (118);

 Carabinieri (112);

 Polizia di Stato (113);

 Guardia di Finanza (117);

 Corpo Forestale (1515);

 Vigili del Fuoco (115);

 Corpo Polizia Provinciale (0923-745301)

Ringraziamo per il suo incessante impegno il Tenente di Vascello, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Marsala Nicola Pontillo. La versione integrale della nuova ordinanza è consultabile on line qui

2019-02-28T20:10:16+00:00